1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni emanano apposite norme per garantire l'esecuzione di indagini diagnostiche neonatali generalizzate in tutti i reparti di maternità delle strutture sanitarie del territorio nazionale, interventi diagnostici precoci, abilitativo-riabilitativi e il rispetto dei dispositivi per l'integrazione scolastica di tutti i bambini nati o divenuti sordi, affinché possano acquisire la lingua parlata precocemente ed evitare un divario con i coetanei normoudenti, raggiungendo autonomia nella comunicazione, per una piena integrazione sociale ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
2. Le regioni, nell'emanazione delle norme di cui al comma 1, provvedono in particolare:
a) ove non già esistenti, a predisporre adeguati servizi per la consulenza genetica, quale prevenzione alla sordità dovuta a diverse forme genetiche;
b) ad attivare presso tutti i punti nascita delle strutture sanitarie pubbliche e private l'esecuzione di indagini diagnostiche neonatali generalizzate prima della dimissione della puerpera e del neonato;
c) ad assicurare che tutti i nuovi nati non sottoposti a indagini diagnostiche neonatali generalizzate siano inviati presso reparti di audiologia o specialistici per gli accertamenti audiologici;
d) a fornire ai genitori di bambini sordi un'informazione immediata sulle problematiche che la sordità comporta e su come superarle mediante protocolli abilitativo-riabilitativi adeguati, attuando interventi precoci per l'apprendimento della lingua verbale, nonché orientandoli
e) a garantire l'erogazione delle protesi più adeguate o dell'impianto cocleare in stretto collegamento con gli operatori della riabilitazione e in coerenza con il progetto abilitativo-riabilitativo, secondo le necessità del singolo utente;
f) a garantire, attraverso il nomenclatore tariffario, l'erogazione delle protesi di nuova generazione e ausili tecnologici adeguati.